BIOTESTAMENTO: TAR LAZIO, NON SI PUO’ IMPORRE ALIMENTAZIONE

(AGI) - Roma, 17 set. - A nessuno possono essere imposte alimentazione e idratazione forzata, ne’ cosciente ne’ incosciente, e anche in caso di stato vegetativo un cittadino puo’ esprimere ex post la propria volonta’ di interrompere terapie giudicate inutili, comprese proprio alimentazione e idratazione. Il Tar del Lazio, accogliendo un ricorso del Movimento difesa dei Cittadini all’ordinanza Sacconi emanata lo scorso anno, nei giorni del caso Eluana, boccia di fatto la legge sul testamento biologico gia’ approvata alla Camera e al vaglio del Senato, dove si precisa invece che alimentazione e idratazione artificiali sono atti imprescindibili che il malato in stato vegetativo non puo’ rifiutare tramite una dichiarazione anticipata di trattamento. “I pazienti in stato vegetativo permanente - si lege nella sentenza - che non sono in grado di esprimere la propria volonta’ sulle cure loro praticate o da praticare e non devono in ogni caso essere discriminati rispetto agli altri pazienti in grado di esprimere il proprio consenso, possono, nel caso in cui loro volonta’ sia stata ricostruita, evitare la pratica di determinate cure mediche nei loro confronti”. E ancora: il paziente “vanta una pretesa costituzionalmente qualificata di essere curato nei termini in cui egli stesso desideri, spettando solo a lui decidere a quale terapia sottoporsi”. Il TAR, nella sentenza n. 8560/09, dopo aver evidenziato che si tratta di questioni che coinvogono il “diritto di rango costituzionale quale e’ quello della liberta’ personale che l’art. 13 (della Costituzione, ndr) qualifica come inviolabile” e che da ultimo e’ entrata in vigore la convenzione internazionale sui diritti delle persone con disabilita’ che impone che anche alle stesse venga garantito il consenso informato, ha sottolineato come il rilievo costituzionale dei diritti coinvolti esclude che gli stessi possano essere compressi dall’esercizio del potere dell’autorita’ pubblica, con conseguente esclusione della giurisdizione del giudice amministrativo spettando, in caso di violazione dei principi richiamati dal TAR, al giudice ordinario garantire il pieno rispetto dei diritti della dignita’ e della liberta’ della persona. (AGI)

Pgi (Segue)